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Certificato di sicurezza

Tutte le imbarcazioni da diporto devono avere il Certificato di Sicurezza, ovvero un certificato che attesti che l’unità risponda alle direttive del regolamento di sicurezza.

 

Per tutte le unità marcate CE nuove, il Certificato di Sicurezza è rilasciato sulla base dei documenti di conformità CE; per queste unità la tipologia di navigazione è legata alla categoria di progettazione:


Categoria A:
navigazione consentita con vento oltre forza 8 e onde di altezza oltre i 4 m (escluso tempeste, cicloni ed uragani);
Categoria B: navigazione consentita con vento fino a forza 8 e onde di altezza fino a 4 m;
Categoria C: navigazione consentita con vento fino a forza 6 e onde di altezza fino a 2 m;
Categoria D: navigazione consentita solo in acque protette, con vento fino a forza 4 e onde fino a 0,5 m;

Per le imbarcazioni da Diporto non marcate CE ovvero immesse sul mercato prima del 16 giugno 1998 e quindi antecedentemente all’entrata in vigore della Direttiva dell’Unione europea 94/25/CE è richiesto il Certificato di Sicurezza il quale deve essere annotato sulla Licenza di navigazione.

Il certificato di sicurezza è rilasciato dall’Autorità Marittima o da quella della navigazione in acque interne (motorizzazione civile) sulla base di una documentazione tecnica rilasciata da un organismo certificatore legalmente riconosciuto.

Gli estremi del certificato vanno riportati sulla licenza di navigazione.

Il primo rinnovo deve essere fatto secondo le scadenze:

Unità CE categoria A e B: dopo 8 anni
Unità CE categoria C e D: dopo 10 anni
Unità non CE, abilitate senza limite dalla costa: dopo 5 anni
Unità non CE, abilitate entro le 6 miglia dalla costa: dopo 5 anni

Le indicazioni soprariportate si riferiscono al rinnovo dopo la prima immatricolazione.

I rinnovi successivi per ogni categoria di unità avviene ogni 5 anni ( 3 anni nel caso di unità adibita al noleggio).

Se ci si dimentica di rinnovare il certificato di sicurezza della propria barca entro la data di scadenza, cosa succede?

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha previsto che se l’accertamento tecnico avviene entro 6 mesi dalla scadenza del certificato, l’Organismo Notificato deve procedere a una visita periodica “standard” per il rinnovo dal medesimo Organismo, per 5 anni, a partire dalla data dell’accertamento.

Diversamente, se si procede alla visita periodica dopo 6 mesi dalla naturale scadenza del certificato, l’Organismo Notificato deve procedere a un accertamento sull’imbarcazione più completo, del tipo “visita iniziale”.

In questo caso l’Organismo tecnico non potrà rinnovare direttamente il certificato di sicurezza, ma limitarsi ad emettere l’attestato di idoneità, con il quale il Diportista o suo delegato, completerà il “rinnovo” presso l’Ufficio Marittimo di iscrizione dell’unità da diporto.

Il periodo di rinnovo del certificato di sicurezza sarà sempre di 5 anni, a partire dalla data di rilascio dell’attestazione di Idoneità.

Visite occasionali

Nel caso in cui l’unità abbia subito gravi avarie o siano state apportate innovazioni o abbia subito mutamenti alle caratteristiche tecniche di costruzione essenziali, il certificato di sicurezza deve essere sottoposto alla convalida.

Visite a seguito di trasformazioni  rilevanti (possibili solo su unità da diporto non marcate CE)

Si definisce “trasformazione rilevante” qualsiasi modifica dell’unità che produca effetti sui requisiti essenziali di sicurezza.

         Fanno parte delle modifiche rilevanti i seguenti casi:

  • Variazione delle dimensioni principali;
  • Variazione del numero di persone trasportabili;
  • Variazione di potenza installata per cambio motore;
  • Variazione del numero di motori installati;
  • Variazione del sistema di trasmissione (FB/EFB/EB/IPS);
  • Variazione dell’impianto combustibile;
  • Estensione dei limiti di navigazione (ad eccezione del passaggio da “entro 6 miglia” ad “entro 12 miglia”, gestita con ispezione di differente tipologia);
  • Variazione della disposizione dei pesi a bordo;
  • Modifiche strutturali;
  • Altre modifiche rilevanti ai fini dei requisiti di sicurezza.

L’emissione e la consegna dell’attestato di sicurezza avviene in caso di esito positivo della verifica e dell’approvazione della Direzione Tecnica di Istituto Giordano. Il suddetto attestato dovrà servire per la Convalida di quello esistente.

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