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Certificato di sicurezza

Certificato di sicurezza

È il documento, obbligatorio per le imbarcazioni, che attesta che l’unità è in condizioni di navigare. Scade dopo 8 anni dal primo rilascio per le barche marcate CE (categorie A o B) o quelle non marcate CE abilitate a navigare “senza limiti”; o dopo 10 anni per le unità marcate CE (categorie C o D) o quelle mom marcate CE abilitate a navigare entro 6 miglia dalla costa. 

Successivamente, per tutte va rinnovato ogni 5 anni. Anche per i certificati di sicurezza in scadenza tra il 31 gennaio 2021 e il 31 luglio 2021 è stata prevista la proroga della validità fino al 29 ottobre 2021.

Per tutte le unità marcate CE nuove, il Certificato di Sicurezza è rilasciato sulla base dei documenti di conformità CE; per queste unità la tipologia di navigazione è legata alla categoria di progettazione:

Categoria A: navigazione consentita con vento oltre forza 8 e onde di altezza oltre i 4 m (escluso tempeste, cicloni ed uragani);
Categoria B: navigazione consentita con vento fino a forza 8 e onde di altezza fino a 4 m;
Categoria C: navigazione consentita con vento fino a forza 6 e onde di altezza fino a 2 m;
Categoria D: navigazione consentita solo in acque protette, con vento fino a forza 4 e onde fino a 0,5 m;

Per le imbarcazioni da Diporto non marcate CE ovvero immesse sul mercato prima del 16 giugno 1998 e quindi antecedentemente all’entrata in vigore della Direttiva dell’Unione europea 94/25/CE è richiesto il Certificato di Sicurezza il quale deve essere annotato sulla Licenza di navigazione.

Il certificato di sicurezza è rilasciato dall’Autorità Marittima o da quella della navigazione in acque interne (motorizzazione civile) sulla base di una documentazione tecnica rilasciata da un organismo certificatore legalmente riconosciuto.

Il primo rinnovo deve essere fatto secondo le scadenze:

Unità CE categoria A e B: dopo 8 anni
Unità CE categoria C e D: dopo 10 anni
Unità non CE, abilitate senza limite dalla costa: dopo 5 anni
Unità non CE, abilitate entro le 6 miglia dalla costa: dopo 5 anni

Le indicazioni soprariportate si riferiscono al rinnovo dopo la prima immatricolazione.

I rinnovi successivi per ogni categoria di unità avviene ogni 5 anni ( 3 anni nel caso di unità adibita al noleggio).

Se ci si dimentica di rinnovare il certificato di sicurezza della propria barca entro la data di scadenza, cosa succede?

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha previsto che se l’accertamento tecnico avviene entro 6 mesi dalla scadenza del certificato, l’Organismo Notificato deve procedere a una visita periodica “standard” per il rinnovo dal medesimo Organismo, per 5 anni, a partire dalla data dell’accertamento.

Diversamente, se si procede alla visita periodica dopo 6 mesi dalla naturale scadenza del certificato, l’Organismo Notificato deve procedere a un accertamento sull’imbarcazione più completo, del tipo “visita iniziale”.

In questo caso l’Organismo tecnico non potrà rinnovare direttamente il certificato di sicurezza, ma limitarsi ad emettere l’attestato di idoneità, con il quale il Diportista o suo delegato, completerà il “rinnovo” presso l’Ufficio Marittimo di iscrizione dell’unità da diporto.

Il periodo di rinnovo del certificato di sicurezza sarà sempre di 5 anni, a partire dalla data di rilascio dell’attestazione di Idoneità.

COSA CAMBIA DA APRILE 2021 

  1. L’organismo tecnico effettua la visita a bordo dell’unità e rilascia all’interessato l’attestazione/dichiarazione di idoneità comprovante la permanenza dello stato di navigabilità in base al quale il certificato è stato rilasciato.
    2. Gli organismi tecnici NONeseguono l’annotazione di rinnovo sul certificato. Il certificato viene infatti riemesso ogni volta dallo STED. (ATTRAVERSO AGENZIA DI PRATICHE NAUTICHE LA GOLETTA DI ANZIO)
    3. L’organismo tecnico non è tenuto a trasmettere la copia del certificato di sicurezza annotato e l’attestazione di idoneità all’autorità marittima avente giurisdizione sul luogo della visita.

Visite occasionali

Nel caso in cui l’unità abbia subito gravi avarie o siano state apportate innovazioni o abbia subito mutamenti alle caratteristiche tecniche di costruzione essenziali, il certificato di sicurezza deve essere sottoposto alla convalida.

Visite a seguito di trasformazioni  rilevanti (possibili solo su unità da diporto non marcate CE)

Si definisce “trasformazione rilevante” qualsiasi modifica dell’unità che produca effetti sui requisiti essenziali di sicurezza.

         Fanno parte delle modifiche rilevanti i seguenti casi:

  • Variazione delle dimensioni principali;
  • Variazione del numero di persone trasportabili;
  • Variazione di potenza installata per cambio motore;
  • Variazione del numero di motori installati;
  • Variazione del sistema di trasmissione (FB/EFB/EB/IPS);
  • Variazione dell’impianto combustibile;
  • Estensione dei limiti di navigazione (ad eccezione del passaggio da “entro 6 miglia” ad “entro 12 miglia”, gestita con ispezione di differente tipologia);
  • Variazione della disposizione dei pesi a bordo;
  • Modifiche strutturali;
  • Altre modifiche rilevanti ai fini dei requisiti di sicurezza.

L’emissione e la consegna dell’attestato di sicurezza avviene in caso di esito positivo della verifica e dovrà servire per la Convalida di quello esistente.

Nei casi in cui è prevista la visita in mare e in secco,  è possibile  su richiesta un esame approfondito  dello stato di umidità della carena, con sensore di ultima generazione a doppia profondità di lettura.

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Perizie navali

Tutto quello che c’è da sapere sulle perizie nautiche

Perizia navale:

Questo tipo di perizia si propone di valutare le condizioni generali di una imbarcazione; è una perizia approfondita che genera un rapporto indicante le dotazioni presenti a bordo, lo stato delle strutture e degli impianti, nonché gli eventuali interventi necessari al ripristino degli stessi. La perizia viene eseguita a terra per lʼaccertamento delle condizioni generali e con prova in acqua volta alla verifica degli organi propulsivi dellʼimbarcazione.

       Perizia navale “condizioni e valore”

Eʼ una perizia volta a valutare le condizioni generali e il valore commerciale di una imbarcazione ai fini assicurativi o di leasing o privatistici. Normalmente richiesta dalle Compagnie di Assicurazione per assicurare il valore dello yacht in polizza corpi.

         Perizie navali di parte:

La perizia navale di parte viene utilizzata prevalentemente in ambito di contenziosi e incidenti navali dalle parti in causa e dagli Studi Legali per strutturare la difesa.

Durate un contenzioso con oggetto un problema tecnico e/o commerciale di una imbarcazione, il Giudice può ritenere opportuno acquisire ulteriori informazioni utili per la decisione, tramite la nomina di un Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU).

Le parti in causa, a tutela dei propri diritti, hanno la facoltà di nominare un loro Consulente Tecnico di Parte (CTP) per stilare la perizia navale di parte e con la funzione di partecipare alle operazioni peritali congiuntamente al tecnico nominato dal Giudice e con quello della Controparte e con il compito di fornire accertamenti tecnici propedeutici al buon esito del giudizio anche coadiuvando il Legale della Parte.

 

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Perizia navale

Perizie nautiche

• Perizie per valutazioni tecnico/estimative delle imbarcazioni da diporto;

• Perizie per la stipula della polizza corpi e assicurative

• Gestione e trattazione dei sinistri marittimi per conto dell’Armatore o del Proprietario

• Perizie navali di parte in sede giudiziale ATP, CTP

• Visite tecniche di sicurezza sulle unità da diporto (anche locazione o noleggio) ai fini del:

rilascio, rinnovo o convalida del Certificato di Sicurezza delle imbarcazioni da diporto

Inoltre:

• estensione dei limiti di navigazione per natanti non marcati CE

• eventi straordinari

• installazione di nuovi motori o bowthruster

• trasformazioni rilevanti: visita ai fini del mantenimento delle condizioni di sicurezza e della validità del certificato di sicurezza di cui all’art. 51 del D.M. 146/2008, per le unità da diporto immesse sul mercato prima del 16 giugno 1998 (ovvero non marcate CE) oggetto di trasformazione rilevante

Nella perizia pre-acquisto, si offre, in aggiunta alla visita della carena a fine di ispezione, la misura dell’umidità su opera viva con sensore di ultima generazione a doppia profondità di lettura.

Per saperne di più

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