Certificato di sicurezza

Certificato di sicurezza

È il documento, obbligatorio per le imbarcazioni, che attesta che l’unità è in condizioni di navigare. Scade dopo 8 anni dal primo rilascio per le barche marcate CE (categorie A o B) o quelle non marcate CE abilitate a navigare “senza limiti”; o dopo 10 anni per le unità marcate CE (categorie C o D) o quelle mom marcate CE abilitate a navigare entro 6 miglia dalla costa. 

Successivamente, per tutte va rinnovato ogni 5 anni. Anche per i certificati di sicurezza in scadenza tra il 31 gennaio 2021 e il 31 luglio 2021 è stata prevista la proroga della validità fino al 29 ottobre 2021.

Per tutte le unità marcate CE nuove, il Certificato di Sicurezza è rilasciato sulla base dei documenti di conformità CE; per queste unità la tipologia di navigazione è legata alla categoria di progettazione:

Categoria A: navigazione consentita con vento oltre forza 8 e onde di altezza oltre i 4 m (escluso tempeste, cicloni ed uragani);
Categoria B: navigazione consentita con vento fino a forza 8 e onde di altezza fino a 4 m;
Categoria C: navigazione consentita con vento fino a forza 6 e onde di altezza fino a 2 m;
Categoria D: navigazione consentita solo in acque protette, con vento fino a forza 4 e onde fino a 0,5 m;

Per le imbarcazioni da Diporto non marcate CE ovvero immesse sul mercato prima del 16 giugno 1998 e quindi antecedentemente all’entrata in vigore della Direttiva dell’Unione europea 94/25/CE è richiesto il Certificato di Sicurezza il quale deve essere annotato sulla Licenza di navigazione.

Il certificato di sicurezza è rilasciato dall’Autorità Marittima o da quella della navigazione in acque interne (motorizzazione civile) sulla base di una documentazione tecnica rilasciata da un organismo certificatore legalmente riconosciuto.

Il primo rinnovo deve essere fatto secondo le scadenze:

Unità CE categoria A e B: dopo 8 anni
Unità CE categoria C e D: dopo 10 anni
Unità non CE, abilitate senza limite dalla costa: dopo 5 anni
Unità non CE, abilitate entro le 6 miglia dalla costa: dopo 5 anni

Le indicazioni soprariportate si riferiscono al rinnovo dopo la prima immatricolazione.

I rinnovi successivi per ogni categoria di unità avviene ogni 5 anni ( 3 anni nel caso di unità adibita al noleggio).

Se ci si dimentica di rinnovare il certificato di sicurezza della propria barca entro la data di scadenza, cosa succede?

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha previsto che se l’accertamento tecnico avviene entro 6 mesi dalla scadenza del certificato, l’Organismo Notificato deve procedere a una visita periodica “standard” per il rinnovo dal medesimo Organismo, per 5 anni, a partire dalla data dell’accertamento.

Diversamente, se si procede alla visita periodica dopo 6 mesi dalla naturale scadenza del certificato, l’Organismo Notificato deve procedere a un accertamento sull’imbarcazione più completo, del tipo “visita iniziale”.

In questo caso l’Organismo tecnico non potrà rinnovare direttamente il certificato di sicurezza, ma limitarsi ad emettere l’attestato di idoneità, con il quale il Diportista o suo delegato, completerà il “rinnovo” presso l’Ufficio Marittimo di iscrizione dell’unità da diporto.

Il periodo di rinnovo del certificato di sicurezza sarà sempre di 5 anni, a partire dalla data di rilascio dell’attestazione di Idoneità.

COSA CAMBIA DA APRILE 2021 

  1. L’organismo tecnico effettua la visita a bordo dell’unità e rilascia all’interessato l’attestazione/dichiarazione di idoneità comprovante la permanenza dello stato di navigabilità in base al quale il certificato è stato rilasciato.
    2. Gli organismi tecnici NONeseguono l’annotazione di rinnovo sul certificato. Il certificato viene infatti riemesso ogni volta dallo STED. (ATTRAVERSO AGENZIA DI PRATICHE NAUTICHE LA GOLETTA DI ANZIO)
    3. L’organismo tecnico non è tenuto a trasmettere la copia del certificato di sicurezza annotato e l’attestazione di idoneità all’autorità marittima avente giurisdizione sul luogo della visita.

Visite occasionali

Nel caso in cui l’unità abbia subito gravi avarie o siano state apportate innovazioni o abbia subito mutamenti alle caratteristiche tecniche di costruzione essenziali, il certificato di sicurezza deve essere sottoposto alla convalida.

Visite a seguito di trasformazioni  rilevanti (possibili solo su unità da diporto non marcate CE)

Si definisce “trasformazione rilevante” qualsiasi modifica dell’unità che produca effetti sui requisiti essenziali di sicurezza.

         Fanno parte delle modifiche rilevanti i seguenti casi:

  • Variazione delle dimensioni principali;
  • Variazione del numero di persone trasportabili;
  • Variazione di potenza installata per cambio motore;
  • Variazione del numero di motori installati;
  • Variazione del sistema di trasmissione (FB/EFB/EB/IPS);
  • Variazione dell’impianto combustibile;
  • Estensione dei limiti di navigazione (ad eccezione del passaggio da “entro 6 miglia” ad “entro 12 miglia”, gestita con ispezione di differente tipologia);
  • Variazione della disposizione dei pesi a bordo;
  • Modifiche strutturali;
  • Altre modifiche rilevanti ai fini dei requisiti di sicurezza.

L’emissione e la consegna dell’attestato di sicurezza avviene in caso di esito positivo della verifica e dovrà servire per la Convalida di quello esistente.

Nei casi in cui è prevista la visita in mare e in secco,  è possibile  su richiesta un esame approfondito  dello stato di umidità della carena, con sensore di ultima generazione a doppia profondità di lettura.

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